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ALLEGATO DELL'ATTO 22.10.1999 Nr. 3471 serie 3 DI REPERTORIO
STATUTO DELLA PRO LOCO
RESCALDINA
Associazione
non riconosciuta come persona giuridica
1.) COSTITUZIONE
E'
costituita l'Associazione denominata "PRO LOCO RESCALDINA"; essa
è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia.
2.) CARATTERISTICHE
1.
L'associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.
2.
Si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei propri aderenti e ha facoltà di assumere
lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo
esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento
oppure occorrenti a qualificare e specializzare l'attività da essa
svolta.
3.) DURATA E LIMITI GIURISDIZIONALI
La
durata della Pro Loco Rescaldina è illimitata ed i suoi limiti giurisdizionali
verranno stabiliti avuto riguardo alla sfera di azione delle Pro
Loco confinanti.
4.) SCOPI
Lo
scopo istituzionale della Pro Loco Rescaldina è di promuovere in
ogni forma e con ogni mezzo la conoscenza, la tutela, la valorizzazione,
la fruizione in termini di conservazione delle risorse ambientali,
storiche, culturali ed artistiche del territorio e della comunità
che su di esso risiede, onde promuoverne la crescita sociale. In
via esemplificativa e non esaustiva rientrano quindi nei compiti
della Pro Loco Rescaldina.
a) svolgere
opera di aggregazione delle persone e degli Enti che, a titolo
volontaristico, condividono i principi e le finalità dell'Associazione
e intendono impegnarsi per la loro realizzazione;
b) svolgere
e/o promuovere ricerche atte ad approfondire la conoscenza e la
tutela della risorse del territorio e della collettività insediatavi,
diffondendone i risultati per una loro rispettosa fruizione;
c) fare opera
di educazione e di formazione sui temi della storia, della geografia,
delle usanze, delle tradizioni, dell'arte, della cultura locale,
ivi compresa la collaborazione alla crescita di idonee professionalità;
d) organizzare
manifestazioni in genere e, in particolare, convegni, incontri,
fiere, escursioni atte a promuovere la comunità e il suo sviluppo
sociale, incentivando la consapevolezza a partecipare alla vita
collettiva;
e) operare
per la diffusione delle problematiche ambientali e per la formazione
di una specifica sensibilità, con particolare riferimento alle
realtà locali; tali azioni saranno rivolte specialmente ai giovani
in collaborazione anche con le istituzioni scolastiche;
f) sensibilizzare
la collettività verso lo sviluppo e la crescita dell'attività
turistica, rivolta sia all'ambito locale che alle realtà esterne,
soprattutto in termini di qualità;
g) promuovere
e partecipare ad azioni di tutela in ogni sede e in ogni grado,
ivi comprese le sedi amministrative e giudiziarie.
5.)
SOCI
1. L'iscrizione
alla Pro Loco Rescaldina è aperta a tutti i cittadini residenti
nel Comune e alle persone fisiche comunque interessate a collaborare
per la realizzazione degli "scopi" di cui al precedente art. 4.).
Possono inoltre essere Soci Enti Pubblici e Privati aventi finalità
e scopi sociali e solidaristici o che comunque si identificano con
quelli della Pro Loco Rescaldina.
2. Si distinguono
in "Soci Onorari", "Soci Fondatori e Vitalizi", "Soci Benemeriti",
"Soci Effettivi" e "Soci Aggregati".
SOCI ONORARI
- La qualifica di "Socio Onorario" può essere conferita a quelle
persone eminenti nelle discipline ambientali, architettoniche,
urbanistiche, mediche, giuridiche ed economiche cui la Pro Loco
Rescaldina crede conveniente tributare tale investitura. Possono
essere "Soci Onorari":
- alte personalità,
insigni per pubblico riconoscimento;
- persone
che abbiano reso segnalati servigi alla Pro Loco Rescaldina.
I "Soci Onorari"
sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno voto
deliberativo nelle Assemblee e non sono eleggibili a cariche sociali.
SOCI FONDATORI
E VITALIZI - La qualità di "Socio Fondatore" viene acquisita
da chi si è fattivamente adoperato per la costituzione dell'Associazione,
partecipando alla costituzione dell'originario fondo di dotazione
dell'Associazione stessa. Quella di "Socio Vitalizio" da chi,
intervenendo per gli oneri dell'Associazione in unica e relativa
consistente erogazione, non è soggetto a qualsiasi altra forma
di contribuzione facendone parte vita natural durante. La qualifica
di "Socio Fondatore" e quella di "Socio Vitalizio" risulta dall'elenco
generale dei Soci.
SOCI BENEMERITI
- La qualifica di "Socio Benemerito" viene acquisita da coloro
che effettuano versamenti ritenuti di particolare rilevanza dal
Consiglio di Amministrazione. La qualifica di "Socio Benemerito"
risulta dall'elenco generale dei Soci.
SOCI EFFETTIVI
- La qualifica di "Socio Effettivo" viene acquisita all'atto del
normale versamento della quota associativa stabilita annualmente
dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione;
la stessa deve essere versata - pena la decadenza dell'iscrizione
- entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta d'iscrizione all'Associazione
o, per i rituali rinnovi, entro il 31 marzo.
SOCI AGGREGATI
- Gli studenti universitari e gli studenti delle scuole medie
superiori, anche se minorenni, possono essere ammessi come "Soci
Aggregati" ove dimostrino interesse agli scopi della Pro Loco
Rescaldina. Essi fanno parte dell'Associazione sotto la diretta
responsabilità di un "Socio Effettivo" presentatore, non hanno
diritto di voto nelle Assemblee e non pagano alcun contributo,
salvo quelli stabiliti in quanto frequentatori di lezioni, seminari
e simili.
3. L'adesione
all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta
per un periodo temporaneo.
4. Chi intende
aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio
di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità
che l'Associazione si ripropone e l'impegno di approvarne e osservarne
Statuto e Regolamenti.
5. Entro 60 (sessanta)
giorni dal loro ricevimento, il Consiglio di Amministrazione deve
provvedere in ordine alle domande di ammissione; in assenza di un
provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto,
si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso,
il Consiglio di Amministrazione non è tenuto a esplicitare la motivazione
di detto diniego.
6. Chiunque
aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la
sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione
stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo
a quello nel quale il Consiglio di Amministrazione riceva la notifica
della volontà di recesso.
7. In presenza
di gravi motivi, oltre che per mancato o ritardato pagamento della
quota associativa, il Socio può essere escluso con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione. L'esclusione ha effetto dal trentesimo
giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione,
il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione
sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida la ragione
dell'esclusione, egli ha diritto di far riesaminare la sua posizione
dall'Assemblea Generale dei Soci. In tal caso l'efficacia della
deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea.
8. L'appartenenza
alla Pro Loco Rescaldina ha carattere libero e volontario, incompatibile
quindi con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo; le
prestazioni fornite dai Soci sono gratuite; gli stessi sono tenuti
al rispetto del presente Statuto e delle risoluzioni prese dagli
organi rappresentativi secondo le competenze statutarie, oltre che
ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri
Soci che con terzi.
6.)
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi
della Pro Loco Rescaldina
- l'Assemblea
dei Soci;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Consiglio
di Amministrazione;
- il Collegio
dei Revisori dei Conti.
7.)
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
1. L'Assemblea
di Soci, organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti gli
aderenti alla Pro Loco Rescaldina risultanti in regola con il pagamento
della quota associativa relativa all'anno in cui l'Assemblea viene
convocata.
2. Hanno diritto
di partecipare all'Assemblea, sia "ordinaria" che "straordinaria",
i "Soci Onorari", i "Soci Fondatori e Vitalizi", i "Soci Benemeriti",
i "Soci Effettivi" e i "Soci Aggregati".
3. Hanno diritto
di voto e ad essere eletti i "Soci Fondatori e Vitalizi", i "Soci
Benemeriti", i "Soci Effettivi" a condizione che, all'atto della
convocazione dell'Assemblea, abbiano almeno 6 (sei) mesi di anzianità
di iscrizione e abbiano compiuto il 18° anno di età.
4. L'Assemblea
si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 31 gennaio, per l'approvazione
del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Inoltre, sia
in sede "ordinaria" che "straordinaria" è convocata dal Presidente
ogni qual volta ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta
motivata da almeno un decimo degli associati, ovvero da almeno la
metà più uno dei Consiglieri in carica, ovvero ancora dal Collegio
dei Revisori dei Conti.
5. In sede "ordinaria"
l'Assemblea è regolarmente costituita - in prima convocazione -
con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e delibera a
maggioranza di voti. In seconda convocazione, trascorsa un'ora,
la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
6. In sede "straordinaria"
l'Assemblea è regolarmente costituita - in prima convocazione -
con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e delibera a
maggioranza di voti. In seconda convocazione, trascorsa un'ora,
l'Assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo dei Soci
e delibera con le metà più uno dei voti espressi.
7. E' ammesso
l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente
a un Socio; è vietato il cumulo delle deleghe nel numero superiore
a due e non sono ammessi voti per corrispondenza.
8. L'Assemblea
vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente
e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere
effettuata a scrutinio segreto. In questo caso il Presidente può
scegliere tre scrutatori tra i presenti.
9. All'Assemblea
spettano i seguenti compiti: in sede ordinaria:
- provvedere
alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei
Revisori dei Conti;
- fissare,
su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'entità delle annuali
quote associative;
- delineare
gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approvare
i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare
sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque
denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge
e dal presente Statuto;
- deliberare
sui bilanci consuntivi e preventivi;
- deliberare
ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua
approvazione del Consiglio di Amministrazione. in sede straordinaria:
- deliberare
sulle modifiche al presente Statuto;
- deliberare
sul trasferimento della sede della Pro Loco Rescaldina;
- deliberare
sullo scioglimento e la liquidazione, dell'Associazione e la devoluzione
del suo patrimonio;
- deliberare
ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla
sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.
10. Sia l'Assemblea
"ordinaria" quanto quella "straordinaria" è convocata con preavviso
di almeno 30 (trenta) giorni, mediante invito da inviarsi a tutti
i Soci a mezzo del normale servizio postale. In caso di comprovata
urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 10 (dieci)
giorni.
11. Di dette
riunioni viene redatto verbale, debitamente firmato dal Presidente
e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori qualora vi siano
state votazioni a scrutinio segreto.
12. Le delibere
assembleari saranno rese note a tutti gli Associati previa affissione
nella Sede Sociale.
8.)
IL PRESIDENTE
1. Il Presidente,
eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, rappresenta
legalmente la Pro Loco Rescaldina di fronte ai terzi e anche in
giudizio. Dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Su deliberazione
del Consiglio di Amministrazione, conferisce sia ai Soci che a terzi
procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di
atti.
2. In caso di
delega, assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o
da altro Consigliere allo scopo delegato.
3. Al Presidente,
sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio
di Amministrazione, al quale comunque riferisce circa l'attività
compiuta, compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche
compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tale caso
deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per
la notifica del suo operato.
4. Il Presidente
convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione,
ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il
buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza
dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne
presenti la necessità.
5. Il Presidente
cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo
da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione
e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
9.) IL VICE
PRESIDENTE
Il Vice Presidente
sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta
questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo
intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento
del Presidente.
10.)
IL SEGRETARIO
1. Il Segretario,
eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, svolge la
funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del
Consiglio di Amministrazione e coadiuva il Presidente e il Consiglio
di Amministrazione nell'esplicazione delle attività esecutive che
si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione
dell'Associazione.
2. Il Segretario
cura la tenuta dei libri verbali dell'Assemblea, del Consiglio di
Amministrazione, nonché del libro degli aderenti all'Associazione.
11.)
IL TESORIERE
Il Tesoriere
cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene contabilità,
effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili,
predispone - dal punto di vista contabile - il bilancio consuntivo
e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
12.)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. La Pro Loco
Rescaldina è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto,
a scelta dell'Assemblea su proposta dello stesso Consiglio di Amministrazione,
da un minimo di 7 a un massimo di 13 membri, compreso il Presidente.
2. Durano in
carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili e da tale nomina non consegue
loro alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute
per ragioni dell'ufficio ricoperto.
3. Dello stesso
Consiglio di Amministrazione fanno parte di diritto 3 (tre) membri,
con la qualifica di Consiglieri Comunali, eletti e quindi designati
dal rispettivo Consiglio, di cui 1 (uno) appartenente alla minoranza
consiliare.
4. In caso di
dimissioni o decesso di un membro del Consiglio di Amministrazione
subentra il Socio che ha riportato il maggior numero di voti nell'ultima
Assemblea. In mancanza di questo, il Consiglio di Amministrazione
provvederà a cooptare un nuovo membro sottoponendo la decisione
a ratifica della successiva Assemblea ordinaria.
5. Il Consiglio
di Amministrazione si riunisce, con sedute pubbliche e sempre in
unica convocazione, possibilmente una volta al mese e comunque ogni
qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda
almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.
6. Per quanto
concerne le modalità per la convocazione del Consiglio, salvo che
non sia prevista una determinata periodicità, si provvederà a darne
avviso ai diretti interessati - con congruo anticipo - a mezzo del
normale servizio postale.
7. Le sedute
e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare
dal processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
che lo redige.
13.)
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio
dei Revisori dei Conti, scelti anche tra i non Soci, si compone
di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti (questi ultimi
subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo). Nel
suo seno il Collegio nomina il Presidente del Collegio stesso.
2. L'incarico
di revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
3. Per la durata
in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate
nel presente Statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione.
4. I revisori
dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze del Collegio
stesso, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del
Consiglio di Amministrazione con facoltà di parola ma senza diritto
di voto. Verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione
e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.
14.)
PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE
1. Il patrimonio
della Pro Loco Rescaldina è costituito dai beni mobili e immobili
che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni
o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche,
dagli avanzi netti di gestione, dal ricavato dell'organizzazione
di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente.
2. Per l'adempimento
dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
- delle quote
associative annualmente stabilite;
- dei redditi
derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti
realizzati nello svolgimento della sua attività.
3. Ferma restante
che l'adesione alla Pro Loco Rescaldina non comporta obblighi di
finanziamento e di esborso ulteriori rispetto alla prevista quota
annua, è comunque facoltà dei Soci elargire contributi straordinari
finalizzati alla realizzazione di eventuali particolari iniziative
che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.
4. Le quote
associative e le elargizioni di cui al precedente punto 3 sono comunque
intrasmissibili e a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno
in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di
estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto
farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.
5. Il versamento
non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea
quota indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione
a titolo particolare né per successione a titolo universale.
15.)
BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
1. Gli esercizi
della Pro Loco Rescaldina chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. In tempo
utile, comunque nei termini previsti dal precedente art. 7 - punto
4 -, il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione
del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio
preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea.
3. I bilanci
debbono restare depositati presso la Sede dell'Associazione nei
15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la
loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato
interesse alla loro lettura.
16.)
AVANZI DI GESTIONE
1. All'Associazione
è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'Associazione
ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per
la realizzazione delle attività istituzionali ovvero di qualunque
altra attività eventualmente esercitata.
17.)
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
1. Lo scioglimento
della Pro Loco Rescaldina non potrà essere pronunciato che dall'Assemblea
Straordinaria che delibera - in prima convocazione - con la metà
più uno dei Soci e a maggioranza di voti e in seconda convocazione
- trascorsa un'ora - con la presenza di almeno un terzo dei soci
e la metà più uno dei voti espressi.
2. I beni acquisiti
dall'Associazione con il concorso finanziario specifico e prevalentemente
della Regione o di Ente Pubblico sono devoluti ad altra Associazione
avente gli stessi fini, ovvero all'ente turistico eventualmente
subentrante o - in difetto - alla civica Amministrazione Comunale.
18.)
REGOLAMENTO INTERNO
Particolari
norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto verranno
disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio
di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei Soci.
19.)
RINVIO
Per tutto quanto
non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle
norme di legge e ai principi dell'ordinamento giuridico italiano.
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